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VISTI
di categoria R
La legge
sull’Immigrazione e Nazionalità (Immigration and Nationality
Act) prevede due categorie di lavoratori religiosi. La sezione
101(a)(27)(C) fornisce informazioni circa la categoria
immigrante, mentre la sezione 101(a)(15)(R) fornisce
informazioni per la categoria di lavoratori temporanei, dunque
non immigrante. Il coniuge ed i figli di un lavoratore religioso
hanno diritto al medesimo visto. Le persone a carico possono
studiare, ma non lavorare negli Stati Uniti.
La Definizione
di Lavoratore Religioso
Il termine
"lavoratore religioso" indica anche persone
appartenenti al ministero sacerdotale, i quali sono autorizzati
da una organizzazione riconosciuta, ad espletare mansioni
religiose ed altre attività professionali, in linea con le
attività tradizionali del clero, quali amministrare i
sacramenti ed altre funzioni simili. La definizione non include
predicatori laici. La vocazione religiosa si definisce come il
consacrarsi ad una vita religiosa, dimostrato da un impegno
solenne, quale pronunciare i voti. Una occupazione religiosa è
considerata l’espletare abitualmente un’attività, in linea
con le tradizionali funzioni religiose. Esempi di lavoratori
religiosi sono i seguenti: lavoratori liturgici, precettori o
cantori religiosi, catechisti, lavoratori in ospedali religiosi,
missionari, traduttori religiosi, giornalisti religiosi,
televisivi o radiofonici. Questa categoria di lavoratori non
comprende: custodi, addetti alla manutenzione, impiegati,
addetti alla raccolta di fondi, sollecitatori di donazioni, o
mansioni simili. L'attività di un laico in ambito religioso
deve essere in relazione con una funzione religiosa
tradizionale; l’attività deve cioè far riferimento ai princìpi
della religione ed avere significato religioso, riguardando
soprattutto -se non esclusivamente- questioni dello spirito,
come esse si applicano alla specifica religione.
Lavoratori
Religiosi non immigranti- Visto R
I lavoratori
religiosi possono presentare domanda di visto religioso
"R" direttamente presso un ufficio consolare degli
Stati Uniti d’America. I lavoratori religiosi non devono
dimostrare di avere una residenza fuori dagli USA che non
intendono abbandonare, ma devono lasciare gli Stati Uniti alla
fine del loro mandato. I titolari del visto "R"
possono soggiornare negli Stati Uniti fino a 5 anni, per
espletare una attività coerente con la propria vocazione
religiosa.
Criteri
seguiti per il rilascio del visto "R":
1) Il richiedente
è membro di una organizzazione religiosa, senza fini di lucro,
che abbia una sede in U.S.A.
2)
L'organizzazione e le sue filiali sono esentate dal pagamento
delle tasse
3) Il richiedente
è membro dell'organizzazione religiosa da almeno due anni.
4) Il richiedente
entra negli Stati Uniti unicamente per espletare l'attività di
ministro di culto.
5) Su richiesta
dell'organizzazione il richiedente entra negli Stati Uniti per
espletare una attività coerente con la propria vocazione
religiosa.
6) Il richiedente
ha soggiornato fuori degli Stati Uniti per almeno un anno
immediatamente precedente la richiesta di visto, se è reduce da
un precedente soggiorno della durata di cinque anni con un visto
di categoria "R".
PER RICHIEDERE
UN VISTO DI LAVORATORI RELIGIOSE E’ NECESSARIO PRESENTARE LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
-
Ricevuta
dell'avvenuto pagamento, presso una qualsiasi filiale della
BNL, della tariffa consolare non rimborsabile.
-
Modulo
di richiesta visto, completo in ogni sua parte DS-156 e
DS-157 (se attinente).
-
Un
passaporto valido per viaggio negli U.S.A., con validità di
almeno 6 mesi
-
Una
foto tessera (non digitale) per ogni richiedente, bambini
inclusi. Due solo per passaporto Cubano, Russo, Cinese,
Vietnamita.
-
Certificato
di esenzione dell'organizzazione dalle tasse.
-
Una
dichiarazione da parte di un superiore dell'organizzazione
religiosa che certifichi quanto segue:
a) Il religioso continuerà a mantenere il suo posto in seno
all'organizzazione con sede fuori dagli Stati Uniti. Che
l'organizzazione in U.S.A. è la stessa di appartenenza del
richiedente.
b) Il religioso è membro dell'organizzazione da almeno due
anni.
c) Che a seconda dei casi:
(1) Il religioso è un ministro di
culto ed è autorizzato ad espletare le sue mansioni,
specificando quali;
(2) Il richiedente che svolgerà
attività religiose professionali abbia il titolo di studio
appropriato richiesto per svolgere tale attività
professionale;
(3) Il richiedente che svolgerà
attività religiose non professionali sia qualificato a
svolgere le sue mansioni, sempre comunque in linea con
l'attività religiosa dell'istituto.
d) Il trattamento economico includendo l'ammontare
dell'eventuale remunerazione, ed anche altre forme di
benefici derivanti: vitto, alloggio e altri compensi per il
lavoro svolto.
e) L'esatta locazione dell'organizzazione religiosa dove il
richiedente espleterà l'attività.
f) Se il richiedente lavorerà per un'organizzazione
affiliata descrivere la relazione che esiste fra le due
organizzazioni.
-
Documentazione
relativa alla organizzazione e metodi di gestione.
-
Autorizzazione
all'esercizio della professione rilasciata
all'organizzazione da parte delle autorità competenti.
per ulteriori
informazioni andare sul sito:
http://www.usembassy.it
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