COSTITUZIONE
FEDERALE DEGLI USA ED EMENDAMENTI: SEPTEMBER 17, 1787
PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare
ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di
assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune
difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per
noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà,
decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti
d'America.
Articolo 1
Sezione 1. - Tutti i poteri legislativi conferiti col presente
atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto da
un Senato e da una Camera dei Rappresentanti.
Sezione 2. - La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri
eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di
ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere
elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato.
Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di
25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non
sia, nel periodo delle elezioni, residente nello Stato in cui sarà
eletto. I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti
fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il
numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato
aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli
sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed
esclusi gli indiani non soggetti ad imposte - tre quinti del
rimanente della popolazione. Il censimento deve essere fatto entro
tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, e
successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno
stabilite per legge. Il numero dei Rappresentanti non supererà
quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno Stato
avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà
effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di
eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode
Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque,
lo Stato di New York sei, quello del New Jersey quattro, la
Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia
dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre. Quando nella
rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già organi
del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali
seggi. La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e
le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato
d'accusa il Presidente o i membri del Congresso.
Sezione 3. - Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due
Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale per un
periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto.
Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i
Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente
eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti
allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo
scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto
anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo del
Senato; e ove nell'intervallo tra le sessioni della Legislatura di
ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa
qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà
procedere a nomine provvisorie fino alla successiva sessione della
Legislatura, che conferirà i seggi vacanti. Non potrà essere
Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non sia da nove
anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della
elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto. Il
Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma
non avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei voti. Il Senato
nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente pro
tempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o
quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare gli atti d'accusa
contro membri del governo e parlamentari (impeachment). Ove si
riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o
impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente
degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema;
nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una
maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Le condanne
pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di
allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdirgli,
negli Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di
fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere
soggetto, e sottoposto, ad incriminazione, processo, giudizio e
punizione secondo le leggi ordinarie.
Sezione 4.> - La data, i luoghi e le modalità delle elezioni
dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato
dalle relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in
qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per
quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti.
Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione
dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non
venga fissato per legge un altro giorno.
Sezione 5. - Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle
elezioni, delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il
numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla
metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale,
ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di giorno in giorno,
ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad
intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni
cui essa riterrà di ricorrere. Ciascuna Camera elaborerà il
proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta,
e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni.
Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo
pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà
debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di
ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su
domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti a verbale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà,
senza il consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre
giorni, né spostare in luogo diverso da quello in cui seggono le
due Camere.
Sezione 6. - I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro
funzioni un'indennità, che verrà determinata per legge e pagata
dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per
tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi
potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel
recarsi a questa o nell'uscirne; né, per i discorsi pronunziati o
per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere
sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo. Nessun Senatore e
Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà
essere chiamato a ricoprire un qualsiasi ufficio civile alle
dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui
retribuzione ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e
nessuno, che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti,
potrà essere membro di una delle due Camere anche conservi tale
impiego.
Sezione 7. - Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di
tributi debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il
Senato, però, può concorrervi, come per gli altri progetti di
legge, proponendo emendamenti.Qualsiasi progetto di legge che
abbia ottenuto l'approvazione del Senato e della Camera dei
Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge,
al Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi
apporrà la firma; in caso contrario, lo rinvierà con le sue
osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa
inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà
di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due
terzi dei membri della Camera interessata si dichiareranno in
favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le
osservazioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà
discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato
con una maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge. In
tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere
espressi con appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro
saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro
dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà
stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di
legge, questo acquisterà forza di legge come se egli lo avesse
firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda
impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso
il progetto non acquisterà forza di legge. Tutte i mandati,
deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso
delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono
essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui
approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li
respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle
due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di
legge.
Sezione 8. - Il Congresso avrà facoltà: d'imporre e percepire
tasse, diritti, imposte e dazi; di pagare i debiti pubblici e di
provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati
Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno, però,
essere uniformi in tutti gli Stati Uniti; di contrarre prestiti
per conto degli Stati Uniti; di regolare il commercio con le altre
Nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane; di fissare
le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in
materia di fallimento negli Stati Uniti; di battere moneta, di
stabilire il valore della moneta stessa e di quelle straniere, e
di fissare i vari tipi di pesi e di misure; di provvedere a punire
ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati
Uniti; di stabilire uffici e servizi postali; di promuovere il
progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi
limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui
loro scritti e sulle loro scoperte; di costituire tribunali di
grado inferiore alla Corte Suprema; di definire e di punire gli
atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonché le
offese contro il diritto delle genti; di dichiarare la guerra, di
concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme
relative alle prede in terra e in mare; di reclutare e mantenere
eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo
scopo per più di due anni; di creare e mantenere una Marina
militare; di stabilire regole per l'amministrazione e
l'ordinamento delle forze di terra e di mare; di provvedere a che
la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi
dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le
invasioni; di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata
e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa
essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai
rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare
i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;
di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in
quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per
cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso,
divenga sede del governo degli Stati Uniti; e di esercitare
analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso
della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la
costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e
di altri edifici di utilità pubblica; di fare tutte le leggi
necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di
tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il
governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici (implied
powers clause).
Sezione 9. - L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che
gli Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di
ammettere, non potrà essere vietata dal Congresso prima dell'anno
1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione una tassa o
un diritto non superiore ai dieci dollari per persona. Il
privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in
caso di ribellione o d'invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei
diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva. Non
potrà essere imposto testatico, o altro tributo diretto, se non
in proporzione del censimento e della valutazione degli averi di
ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra
nella presente legge. Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere
stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati.
Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali
o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e
le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non
potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o
di pagarvi alcun diritto. Nessuna somma dovrà essere prelevata
dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per legge;
e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto regolare
delle entrate e delle spese pubbliche. Gli Stati Uniti non
conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi
un posto retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati
Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni,
emolumenti, incarichi o titoli da un Sovrano, da un Principe o da
uno Stato straniero. Sezione 10. - Nessuno Stato potrà,
concludere trattati, alleanze o patti confederali; o accordare
permessi di preda o rappresaglia; o battere moneta; o emettere
titoli di credito; o consentire che il pagamento dei debiti
avvenga in altra forma che mediante monete d'oro o d'argento; o
approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino,
alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga
alle obbligazioni derivanti da contratti; o conferire titoli di
nobiltà. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso,
stabilire imposte o diritti di qualsiasi genere sulle importazioni
e sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente
indispensabile per dare esecuzione alle proprie leggi di
ispezione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le
contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e
sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria degli
Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a
revisione e a controllo da parte del Congresso. Nessuno Stato potrà,
senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi
in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da guerra in tempo
di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con
Potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di
invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun
indugio.
Articolo 2
Sezione 1. - II Presidente degli Stati Uniti d'America sarà
investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il
periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del
Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel
modo seguente: Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito
dai suoi organi legislativi, un numero di elettori pari al numero
complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha
diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentante,
però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un
impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato
elettore. Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e
voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali una
almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori.
Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto
voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà
da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede
del governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del
Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della
Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi
si procederà al computo dei voti. La persona che avrà ottenuto
il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo
numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori
prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale
maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la Camera dei
Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi
per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno
raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo
a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il
maggior numero di voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i
voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato
avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale scopo
dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi
degli Stati, ma per la validità dell'elezione saranno necessari i
voti della meta più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo
l'elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il
maggior numero di voti degli elettori sarà nominata
Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero con egual
numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente a
scrutinio segreto. Il Congresso può determinare l'epoca per la
designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno
dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli
Stati Uniti. Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque,
cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione
sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di
Presidente, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non
abbia raggiunto l'età di 35 anni e non sia residente negli Stati
Uniti da 14 anni. In caso di rimozione del Presidente dalla
carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere
le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà
affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà provvedere
mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o
di inabilità sia del Presidente che del Vicepresidente,
dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le
funzioni di Presidente, e tale funzionario le adempirà fino a
quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo
Presidente. Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche
stabilite, un'indennità, che non potrà essere aumentata né
diminuita durante il periodo per il quale egli e stato eletto; ed
egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun altro
emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati. Prima
di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente
dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d'onore:
"Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà
all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie
forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli
Stati Uniti".
Sezione 2. - Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito,
della Marina degli Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati,
quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti;
egli potrà richiedere il parere per iscritto del principale
funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento
relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche
l'autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i
crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei
procedimenti di incriminazione da parte della Camera
(impeachment). Egli avrà il potere, su parere e con il consenso
del Senato, di concludere trattati, purché vi sia l'approvazione
di due terzi dei Senatori presenti; designerà e, su parere e con
il consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri
diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli
altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia
altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba
essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può,
mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di grado
inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle Corti
giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri. Il Presidente
avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero vacanti
nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, mediante
nomine provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine
della sessione successiva.
Sezione 3. - Il Presidente informerà di tanto in tanto il
Congresso sulle condizioni dell'Unione e raccomanderà all'esame
del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari e
convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare
entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra
le Camere circa la durata dell'aggiornamento, potrà fissare
quella che gli parrà conveniente; riceverà gli ambasciatori e
gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle
leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli Stati
Uniti.
Sezione 4. - Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro
funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio
ove. in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli
di tradimento. di concussione o di altri gravi-reati.
Articolo 3
Sezione 1. - II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà
affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore
che il Congresso potrà di volta in volta creare e costituire. I
giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado
inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne
renderanno indegni con la loro condotta (during good behavior), e
ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità che
non potrà essere diminuita finche essi rimarranno in carica.
Sezione 2. - Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi,
di diritto e di equità, che si presenteranno nell'ambito della
presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei
trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a
tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri
rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che
riguardino l'ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle
controversie tra due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di
un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di
uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di
altri Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini
o sudditi stranieri. In tutti i casi che riguardino ambasciatori,
altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno
Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione
esclusiva. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte
Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che in
fatto, con le eccezioni e norme che verranno fissate dal
Congresso. Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di
accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire
mediante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove
detti crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia
stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terra nel
luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal
Congresso.
Sezione 3. - Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti
soltanto l'aver impugnato le armi contro di essi, o l'aver fatto
causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e
soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto tradimento,
se non su testimonianza di due persone che siano state presenti a
uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua
colpa in pubblico processo. II potere di emettere una condanna per
alto tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di
tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti,
o confisca di beni se non durante la vita del colpevole.
Articolo 4
Sezione 1. - In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e
pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti
giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante
leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità di tali
atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché
gli effetti della validità stessa.
Sezione 2. - I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni
altro Stato, a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti
alla condizione di cittadini. Qualsiasi persona accusata in uno
Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine e che si
sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un altro Stato, sarà
- su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui è
fuggita - consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione
per il reato ad essa imputato. Nessuna persona sottoposta a
prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo le
leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato potrà,
in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere
esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su
richiesta dell'interessato, verrà riconsegnata alla parte cui
tali prestazioni sono dovute.
Sezione 3. - Nuovi Stati potranno essere ammessi nell'Unione per
decisione del Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere
costituito entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già
esistente; e nessuno Stato potrà essere formato dalla riunione di
due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il
consenso delle Legislature degli Stati interessati, oltre che del
Congresso. Il Congresso avrà l'autorità di disporre del
territorio e delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti
e di stabilire tutte le norme e le misure che in detto territorio
si ritenessero necessarie. Nessuna disposizione della presente
Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a
qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o
da uno dei singoli Stati.
Sezione 4. - Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato
dell'Unione la forma di governo repubblicana, e proteggeranno ogni
Stato contro qualsiasi invasione e - su richiesta degli organi
legislativi o del Potere esecutivo (quando il Legislativo non
possa essere convocato) - contro violenze interne.
Articolo 5
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno
necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione,
oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari
Stati, convocherà una Convenzione per proporre gli emendamenti.
In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto,
come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati
ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre
quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli
Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia stato
prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun
emendamento, prima dell'anno 1808, potrà modificare in alcun modo
i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Articolo 1, e che
nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere
privato della parità di rappresentanza nel Senato.
Articolo 6
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della
presente Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la
presente Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione. La
presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno
fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che
si concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti,
costituiranno la legge suprema del Paese (the supreme Law of the
Land); e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad
essi, quali che possano essere le disposizioni in contrario nella
Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato. I
Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle
Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere
esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di
ogni singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e con
dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente
Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai
imposta come necessaria per coprire un ufficio od una carica
pubblica degli Stati Uniti. Articolo 7La ratifica da parte delle
Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore
la presente Costituzione negli Stati che l'abbiano in tal modo
ratificata. Redatto in Assemblea per unanime consenso degli Stati
presenti, il giorno diciassettesimo del settembre dell'anno del
Signore 1787, e dodicesimo dell'indipendenza degli Stati Uniti
d'America. In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre
firme.
EMENDAMENTI
I (15.12.1791)
Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di
qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per
limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno
i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni
al governo per la riparazione di torti subiti.
II (id. 1791)
Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben
ordinata milizia, il diritto dei cittadini di tenere e portare
armi non potrà essere violato.
III (id. 1791)
Nessun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una
casa privata senza il consenso del proprietario; né potrà
esserlo in tempo di guerra, se non nei modi che verranno
prescritti per legge.
IV (id. 1791)
Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto
riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro
cose, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà
essere violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso,
se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento
o da una dichiarazione sull'onore e con descrizione specifica del
luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle cose da
sequestrare.
V (id. 1791)
Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena
capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta
da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da
individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla
milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di
guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto
due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che
comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà
essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé
medesimo, ne potrà essere privato della vita, della libertà o
della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale
(without due process of law); e nessuna proprietà potrà essere
destinata ad un uso pubblico, senza un giusto indennizzo.
VI (id. 1791)
In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto di essere
giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria imparziale
dello Stato e del distretto in cui il reato e stato commesso (i
limiti del quale distretto saranno stati precedentemente
determinati per legge); e avrà diritto di essere informato della
natura e del motivo dell'accusa; di esser messo a confronto con i
testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la
sua difesa.
VII (id. 1791)
Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della common law,
il diritto al giudizio a mezzo di giuria sarà mantenuto ogni
volta che l'oggetto della controversia superi il valore di venti
dollari; e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere
sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra Corte degli Stati
Uniti, se non secondo le norme della common law.
VIII (id. 1791)
Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende
eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.
IX (id. 1791)
L'enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non potrà
essere interpretata in modo che ne rimangano negati o menomati
altri diritti mantenuti dai cittadini.
X (id. 1791)
I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da
essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati,
ovvero al popolo (clausola dei poteri residui).
XI (8.1.1798)
Il Potere giudiziario federale degli Stati Uniti non potrà essere
chiamato a decidere in qualsivoglia processo, di diritto o di
equità, iniziato o perseguito contro uno degli Stati Uniti da
cittadini di un altro Stato o da sudditi di un qualsiasi Stato
estero.
XII (25.9.1804)
Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e
procederanno con voto a scrutinio segreto alla nomina del
Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali almeno non dovrà
essere abitante delle stesso Stato degli elettori; questi
designeranno in una scheda la persona per cui votano come
Presidente e in una scheda distinta quella per cui votano come
Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutte le persone
designate per la Vicepresidenza, e del numero di voti da ciascuna
raccolti: tali liste saranno dagli elettori firmate, autenticate,
e trasmesse, sigillate, alla sede del governo degli Stati Uniti,
indirizzate al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato,
presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali e si procederà al
computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di
suffragi per la Presidenza, sarà Presidente, sempre che tale
numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori
riuniti. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei
Rappresentanti sceglierà immediatamente il Presidente, per
scrutinio segreto fra i tre candidati che avranno ottenuto per la
Presidenza il maggior numero di voti. Ma, in questa scelta del
Presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la
rappresentanza di ciascuno Stato un solo voto. Il numero legale
per questo scrutinio sarà costituito dalla rappresentanza di due
terzi degli Stati, composta di uno o più membri, e la maggioranza
di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. Se la Camera
dei Rappresentanti non sceglierà, il Presidente, allorché questa
scelta le sia devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese
di marzo, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso
di decesso o d'altra incapacità costituzionale del Presidente.
Colui che ottiene un maggior numero di suffragi per la
Vicepresidenza, sarà Vicepresidente, sempre che tale numero
rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori
riuniti; e se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato
sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei
Senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per
questa scelta. Peraltro, nessuno che sia costituzionalmente
ineleggibile alla carica di Presidente, sarà eleggibile a quella
di Vicepresidente degli Stati Uniti.
XIII (18.12.1865)
Sezione I. - Né schiavitù, né servitù involontaria potranno
sussistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro
giurisdizione, se non per punizione di un crimine per il quale
l'imputato sia stato debitamente condannato.
Sezione 2. - II Congresso è incaricato di emanare le norme
necessarie per imporre l'osservanza di questo articolo.
XIV (28.7.1868)
Sezione 1. - Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati
Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli
Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà
o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le
immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno
Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della
proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale (without
due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della
sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi (the equal
protection of the laws).
Sezione 2. - I Rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi
Stati in proporzione alla popolazione di questi, computando la
totalità degli abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione degli
indiani non tassati. Ma se il diritto di voto in una qualsiasi
elezione per la scelta degli elettori del Presidente e del
Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei Rappresentanti al
Congresso, o dei rappresentanti del Potere esecutivo e giudiziario
di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad
alcuni degli abitanti maschi di tale Stato che abbiano compiuto
ventuno anni d'età e siano cittadini degli Stati Uniti, o se
questo diritto è ristretto in qualsiasi modo, ove non sia per
avere partecipato a una ribellione o per altro crimine, la base
della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in proporzione
al numero dei cittadini che saranno stati esclusi, confrontato con
il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che
abbiano compiuto i ventuno anni di età.
Sezione 3. - Non potrà essere Senatore né Rappresentante al
Congresso, né elettore del Presidente o del Vicepresidente, né
ricoprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati
Uniti o da qualche Stato chi, avendo antecedentemente - come
membro del Congresso pubblico funzionario degli Stati Uniti, o
membro della Legislatura di uno Stato, o rappresentante del Potere
esecutivo o giudiziario di uno Stato - prestato giuramento di
difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a
un'insurrezione o ribellione contro la Nazione stessa, o prestato
aiuto od assistenza ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col
voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, eliminare questo
motivo di incapacità.
Sezione 4. - La validità del debito pubblico degli Stati Uniti,
contratto secondo la legge, compresi i debiti derivanti dal
pagamento di pensioni e ricompense in ragione di servigi resi per
la repressione di insurrezioni o ribellioni, non potrà mai essere
messa in discussione. Ma né gli Stati Uniti, né alcuno Stato
potranno prendere a loro carico, o pagare alcun debito, o alcuna
obbligazione contratti per venire in aiuto alla insurrezione o
ribellione contro gli Stati Uniti, né alcuna indennità reclamata
per la perdita o l'emancipazione di alcuno schiavo; tutti i
debiti, le obbligazioni, i reclami per simili titoli saranno
tenuti per illegali e nulli.
Sezione 5. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme
necessarie per l'applicazione di questo articolo.
XV (30.3.1870)
Sezione 1. - Il diritto di voto spettante ai cittadini degli Stati
Uniti non potrà essere negato né limitato dagli Stati Uniti, né
da alcuno Stato, per ragioni di razza o di precedente condizione
servile.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme
necessarie per l'applicazione di questo articolo.
XVI (25.2.1913)
Il Congresso avrà la facoltà di stabilire ed esigere imposte sui
redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari
Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento o
valutazione.
XVII (31.5.1913)
Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori per
ciascuno Stato, eletti dalla popolazione di questo per la durata
di sei anni: e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto. Gli
elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stessi requisiti
richiesti per essere elettori del più numeroso dei due rami della
Legislatura dello Stato. Allorché nel Senato dovesse rendersi
vacante uno dei seggi spettanti ad uno Stato, il Potere esecutivo
di quello Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per la
copertura del seggio vacante; a meno che la Legislatura dello
Stato in parola non autorizzi il Potere esecutivo locale a
procedere a nomine provvisorie, valide sino a che il popolo non
provveda a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la
Legislatura stessa disponga. Il presente emendamento non dovrà
essere interpretato nel senso che possa influire sull'elezione o
la permanenza in carica di un qualunque Senatore prescelto prima
che l'emendamento stesso entri a far parte integrante della
Costituzione.
XVIII (1920)
Sezione l. - A partire da un anno dopo la ratifica del presente
articolo, e per effetto del medesimo, sono vietati entro i confini
degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto a
scopo di consumo dei liquori nocivi, nonché l'importazione e
l'esportazione dei medesimi da e per il territorio degli Stati
Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro giurisdizione.
Sezione 2. - Il Congresso ed i vari Stati sono autorizzati a
emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente
articolo.
Sezione 3. - Il presente articolo non sarà valido, sinché non
sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati
quale emendamento alla Costituzione, come previsto da quest'ultima
entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal
Congresso ai singoli Stati per tale ratifica.
XIX (1920)
Il diritto di voto conferito ai cittadini degli Stati Uniti non
potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da uno degli
Stati in considerazione del sesso. Il Congresso è incaricato di
emanare le norme necessarie per l'applicazione di questo articolo.
XX (1933)
Sezione 1. - La durata in carica del Presidente e del
Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre
la durata in carica dei Senatori e dei Rappresentanti cesserà
alle dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui avrebbero
dovuto scadere i rispettivi mandati se il presente articolo non
fosse stato ratificato; alle stesse date entreranno in carica i
loro successori.
Sezione 2. - Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno, e
la sessione dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno
che il Congresso stesso non fissi per legge un altro giorno.
Sezione 3. - Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato
presidenziale il Presidente eletto fosse deceduto, il
Vicepresidente diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto alla
designazione di un Presidente, prima del momento fissato per
l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto non avesse
dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Vicepresidente
fungerà da Presidente sino a quando non sia stato proclamato
formalmente un Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente
eletto, né un Vicepresidente eletto avessero dimostrato di
possedere i requisiti necessari, il Congresso provvederà per
legge ad indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in
cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da
Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni
presidenziali sino a quando non vengano formalmente proclamati un
Presidente od un Vicepresidente.
Sezione 4. - Il Congresso può, con legge, prendere i
provvedimenti necessari nel caso di morte di una delle persone tra
le quali la Camera dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove
il diritto di scelta le sia devoluto, e per il caso di morte di
una delle persone tra le quali il Senato sceglie il
Vicepresidente, ove il diritto di scelta gli sia devoluto.
Sezione 5. - Le Sezioni 1) e 2) entreranno in vigore il 15 ottobre
successivo alla ratifica del presente articolo.
Sezione 6. - Il presente articolo non sarà valido sinché non sarà
stato ratificato come emendamento alla Costituzione dalle
Legislature di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data
in cui esso sarà sottoposto alla loro approvazione.
XXI (1933)
Sezione 1. - L'articolo XVIII di emendamento alla Costituzione
degli Stati Uniti e abrogato.
Sezione 2. - Il trasporto o l'importazione in qualunque Stato,
Territorio o Possedimento degli Stati Uniti dei liquori nocivi a
scopo di vendita o di consumo, in violazione delle leggi ivi
vigenti, sono vietati con il presente articolo.
Sezione 3.- Il presente articolo non sarà valido finche non sarà
ratificato come emendamento alla Costituzione, e, come da questa
previsto, dalle Convenzioni (Conventions) elette nei vari Stati,
entro sette anni dalla data in cui sarà sottoposto dal Congresso
agli Stati stessi per la ratifica.
XXII (1951)
Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica
presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o abbia
esercitato le funzioni di Presidente per più di due anni durante
il mandato di un altro Presidente eletto, potrà essere eletto per
più di una volta alla carica presidenziale. Questo articolo non
si applicherà al Presidente che era in carica al momento in cui
l'articolo stesso veniva proposto dal Congresso e non impedirà a
colui, che occupi la carica di Presidente o funga da Presidente
nel corso del mandato durante il quale questo articolo entra in
vigore, di occupare tale carica o esercitarne le funzioni per il
restante periodo del mandato stesso.
XXIII (1961)
Sezione 1. - Il Distretto ove si trova stabilita la sede del
governo degli Stati Uniti eleggerà, secondo la procedura che verrà
determinata dal Congresso, un numero di elettori del Presidente e
del Vicepresidente pari al numero totale dei Senatori e dei
Rappresentanti al Congresso, cui il Distretto medesimo avrebbe
diritto, se fosse costituito in Stato, ma tale numero non potrà
superare in alcun caso quello degli elettori designati dallo Stato
meno popoloso dell'Unione; gli elettori stessi si uniranno a
quelli designati dagli Stati e saranno considerati, ai fini
dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente, come designati
da uno Stato; essi si riuniranno nel territorio del Distretto e
adempiranno i doveri loro assegnati dal XII emendamento.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme
necessarie per imporre l'osservanza di questo articolo.
XXIV (1964)
Sezione 1. - Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti ad essere
iscritti nelle liste elettorali per le elezioni, sia primarie sia
di qualsiasi altra natura, del Presidente e del Vicepresidente,
degli elettori presidenziali e dei Senatori e dei Rappresentanti
al Congresso non sarà rifiutato o limitato, né dagli Stati Uniti
né da qualsiasi singolo Stato, per il motivo che l'interessato
non abbia pagato una tassa elettorale (poll tax) o qualsiasi altra
tassa.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme
necessarie per imporre l'osservanza di questo articolo.
XXV (1967)
Sezione 1. - In caso di rimozione dalla carica, di morte o di
dimissioni del Presidente, il Vicepresidente degli Stati Uniti
diverrà Presidente.
Sezione 2. - In caso di vacanza della Vicepresidenza, il
Presidente nomina un nuovo Vicepresidente, che prende possesso
della carica dopo che le Camere ne abbiano ratificato la nomina a
maggioranza assoluta dei propri componenti.
Sezione 3. - Se il Presidente comunica, per iscritto, al
Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei
Rappresentanti di non essere in grado di esercitare i poteri e i
doveri del suo ufficio, i medesimi vengono, allora, esercitati dal
Vicepresidente degli Stati Uniti, in qualità di Presidente
supplente, fino a che il Presidente comunichi, per iscritto, agli
anzidetti organi di essere in grado di riassumere le proprie
funzioni.
Sezione 4. - Se il Vicepresidente e la maggioranza dei principali
dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo
designato con legge dal Congresso, comunicano per iscritto al
Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei
Rappresentanti che il Presidente non è in grado di esercitare i
poteri e i doveri del suo ufficio, questi sono allora
immediatamente assunti dal Vicepresidente, in qualità di
Presidente supplente. Ma se, in seguito, il Presidente trasmette
al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera
dei Rappresentanti una dichiarazione scritta, attestante che non
sussiste più alcuna sua incapacità al riguardo, allora egli può
riassumere i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che, entro
quattro giorni, il Vicepresidente e la maggioranza dei principali
dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo
designato con legge dal Congresso, inviino a loro volta una
dichiarazione scritta al Presidente pro tempore del Senato ed allo
Speaker della Camera dei Rappresentanti, attestante che il
Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del
suo ufficio. In tal caso il Congresso assumerà una decisione al
riguardo, riunendosi entro quarantott'ore a tale scopo se non si
troverà in sessione. Se al termine di ventun giorni dal
ricevimento della seconda dichiarazione, ovvero al termine di
ventuno giorni dalla data di convocazione qualora il Congresso non
sia in sessione, entrambe le Camere si pronuncino per la
permanenza dell'impedimento del Presidente, colla maggioranza dei
due terzi dei propri componenti, il Vicepresidente continuerà,
allora, ad adempiere le funzioni di Vicepresidente supplente; in
caso contrario, il Presidente riassumerà immediatamente i poteri
e i doveri del suo ufficio.
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